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Lotta alla contraffazione - le novità 2024

Postato il3 Mesi fa

Entra in vigore oggi la  L. n. 206/2023 (pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 2023, n. 300) che ha introdotto disposizioni per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy. La norma è stata varata dal Governo il 31 maggio 2023 e ha avuto un iter legislativo piuttosto veloce: in particolare gli articoli da  49 a  56 inseriti nel Titolo V sulla tutela dei prodotti fatti in Italia prevede una serie di misure volte alla lotta della contraffazione.

Con il Documento di economia e finanza 2023, trasmesso al Parlamento il 12 aprile 2023, il Governo ha dichiarato, a completamento della manovra di bilancio 2023- 2025, quale collegato alla decisione di bilancio il disegno di legge recante misure organiche per la promozione, la valorizzazione e la tutela del Made in Italy. Il disegno di legge, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy, è stato presentato alla Camera dei deputati il 27 luglio 2023. L’iniziativa legislativa, come evidenziato nella relazione illustrativa, si inquadra in un contesto macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina.

La relazione illustrativa indica quale obiettivo del disegno di legge il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell’eccellenza qualitativa del made in Italy.

Per quel che qui rileva, le norme sub artt. 49 - 56 mirano a colmare alcune lacune in tema di lotta alla contraffazione.

L’ articolo 49 (Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero – Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)è volto ad attribuire al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero nei procedimenti per il delitto di cui all’ art. 517-quater c.p., riguardante la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. L’ articolo 49 modifica il comma 3-bis dell’ art. 51 c.p.p. al fine di includere fra i reati di competenza della procura della Repubblica distrettuale il delitto di cui all’art. 517-quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari).

L’ articolo 50(Misure per la formazione specialistica) prevede misure volte a implementare la formazione specialistica di magistrati e degli altri operatori della giustizia offerta dalla Scuola superiore della magistratura in materia di contrasto alla contraffazione. Nello specifico, la disposizione in esame conferisce al Ministro delle imprese e del made in Italy la facoltà di segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, i settori dell’attività di contrasto della contraffazione, sia in ambito penale che civile, che appaiono bisognosi di specifica attenzione all’interno delle attività formative della Scuola Superiore della magistratura riservate agli operatori della giustizia. In particolare, il Ministro della Giustizia potrà inserire i temi segnalati dal Ministro del made in italy nelle linee guida finalizzate, ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 26 del 2006, alla predisposizione del programma annuale dell’attività didattica della Scuola Superiore della magistratura.

L’articolo 51 (Modifiche all’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di sanzioni amministrative per l’acquisto e l’introduzione di merci contraffatte) modifica il sistema sanzionatorio relativo all’acquisto e all’introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, aumentando la misura minima della sanzione amministrativa prevista e disponendo che gli introiti delle sanzioni comminate da organi di polizia locale siano versati per intero all’ente locale competente. Nello specifico, le modifiche intervengono sull’


art. 1 del decreto-legge n. 35 del 2005, che reca, tra l’altro, misure per il rafforzamento del sistema doganale e per la lotta alla contraffazione.

Il comma 1 dell’articolo in commento contiene un duplice intervento modificativo:

- la lettera a) modifica i commi 7, primo periodo, e 7-bis del citato 


art. 1 del d.l. n. 35, al fine di incrementare il minimo della sanzione amministrativa applicabile, rispettivamente, per l’acquisto di cose per le quali è presumibile che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale e per l’introduzione nel territorio dello Stato beni di provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore dai 100 euro attualmente previsti a 300 euro;

- la lettera b) interviene sul comma 8, secondo periodo, per disporre che, qualora la sanzione di cui al comma 7 sia irrogata da organi di polizia locale, le somme siano interamente versate all’ente locale di riferimento anziché ripartite a metà tra l’ente locale e lo Stato come stabilito dalla norma vigente.

Come si legge nella relazione illustrativa, la ratio sottesa a tale intervento è quella di stimolare il controllo capillare nel territorio nazionale da parte dei competenti organi di controllo locali per la repressione delle condotte illecite (cfr. anche dossier del Senato, A.S. n. 958).

L’ articolo 52 (Modifica all’art. 517 del codice penale)estende il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, di cui all’art. 517 c.p., anche a chi detiene la merce per la vendita. L’articolo 52 modifica l’articolo 517 c.p., che disciplina il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, al fine di far rientrare nella condotta di tale fattispecie anche il soggetto che detiene per la vendita opere dell'ingegno o prodotti industriali. Secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, l’intervento normativo ha lo scopo di rendere omogenea la condotta sanzionata dalla disposizione in esame con altre analoghe, come quella di cui all’art. 474 c.p., c. 2, (commercio di prodotti falsi), che già sanziona la condotta di chi detiene al fine di vendere prodotti contraffatti.

L’articolo 53 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro) modifica l’art. 260 c.p.p. in materia di distruzione di cose sequestrate, in particolare ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci sequestrate, anche al fine di alleggerire gli oneri di custodia. L’articolo 53 reca alcune modifiche all’art. 260, commi 3-bis e 3-ter, c.p.p. in materia di distruzione di cose sequestrate. La relazione tecnica di accompagnamento all’A.C. 1341 evidenzia che “la distruzione della merce in esame alleggerisce i tempi e le attività connesse alla custodia dei beni, ponendo in atto la custodia stessa laddove strettamente necessaria” (cfr. anche dossier del Senato, A.S. n. 958).

L’articolo 54 (Modifica all’articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro)prevede specifiche disposizioni volte a semplificare l’attività di verbalizzazione delle operazioni di inventario dei beni contraffatti sequestrati. L’articolo 54, al fine di semplificare le attività materiali connesse alla inventariazione dei beni sequestrati, modifica l’articolo 81 delle disp.att.c.p.p. in materia di redazione del verbale di sequestro.

Nella relazione tecnica di accompagnamento all’A.C. 1341 si osserva altresì “Si tratta di un adeguamento necessario della normativa che descrive le operazioni di verbalizzazione dei beni sequestrati, le quali spesso rallentano le procedure cautelari e procrastinano la custodia dei beni stessi, in quanto richiedono parecchio tempo per la catalogazione minuziosa delle merci, che sono inventariate pezzo per pezzo. La norma, disponendo invece che le stesse merci vengano individuate per quantità e per tipologia, consente uno snellimento delle incombenze e un tempo minore di custodia, soprattutto per tutti quei beni e merci per cui non sia stato proposto o sia decorso il tempo di proposizione del ricorso in impugnazione del provvedimento cautelare e che, pertanto, sono destinati ad essere distrutti”.

L’ articolo 55 (Operazioni sotto copertura)estende la normativa in materia di azioni sotto copertura alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. L'articolo 55, in particolare, modifica l'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 200 ed il 31 maggio 2001), estendendo la disciplina delle operazioni sotto copertura al reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 517-quater del codice penale.

L’articolo 56, infine, (Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione)prevede che, nei casi di condanna dello straniero per i reati in materia di contraffazione, ai fini dell’adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si debba tener conto della collaborazione prestata dallo straniero all’autorità di polizia o all’autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna. L’articolo 56 interviene in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno nei riguardi di chi abbia commesso i reati di contraffazione di cui all’articolo 4, comma 3, del Testo unico immigrazione – TUIM (D.Lgs. 286/1998).

fonte https://www.altalex.com/documents/2024/01/11/made-italy-vigore-l-206-2023-lotta-contraffazione

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